Congedi parentali, part time e maternità: le novità del Jobs Act

Lo scorso 11 giugno, il Consiglio dei Ministri  ha approvato, in via definitiva, i decreti attuativi sul Jobs Act, confermando importanti misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro che verranno applicate in via sperimentale per il 2015.

Il Decreto interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità del 2001 e racchiude in sé provvedimenti che puntano a fornire sostegno alle cure genitoriali e a tutelare le madri lavoratrici.

Varie novità in vista, quindi, per le mamme e i papà.  Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

Congedo parentale

Il congedo parentale potrà essere richiesto non più solo fino agli 8 anni del bambino, ma fino ai 12 anni, con alcune distinzioni però tra periodo retribuito e non:

  • congedo parzialmente retribuito (30%) potrà essere richiesto fino ai 6 anni d’età, beneficio che può essere prolungato fino agli 8 anni per le famiglie con meno risorse;
  • congedo non retribuito fino a 12 anni.

Lo stesso vale per quanto riguarda l’affidamento e l’adozione, casi in cui la possibilità di usufruire dei congedi parentali inizia dall’arrivo del minore in famiglia.

Part time e congedo a ore

Il lavoratore  potrà richiedere il passaggio al part-time in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Infatti, ciascun genitore, se non specificato diversamente da contratto collettivo, potrà scegliere se godere di congedi parentali giornalieri o orari.

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Preavviso per il congedo parentale

Viene fissato a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per richiedere il congedo parentale, ridotto a due giorni, invece, se si sceglie la fruizione su base oraria.

Congedo di paternità

Viene estesa a tutte le categorie di padri lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come previsto fino ad oggi, la possibilità di godere del congedo se per la madre non fosse possibile.

Parto prematuro e ricovero dei neonati

In situazioni particolarmente delicate, al fine di favorire il rapporto madre-figlio, il Decreto stabilisce che:

  • in caso di parto prematuro, i giorni di astensione obbligatori non utilizzati prima del parto si aggiungono al congedo di maternità post partum, anche se il periodo superi i 5 mesi complessivi;
  • in caso di ricovero del neonato si potrà sospendere il congedo obbligatorio di maternità,  per poi goderne – totalmente o parzialmente–  dalla data di dimissione del figlio.

Voi cosa ne pensate?

 

Fonti: Governo 1 – 2

photo credit: Baby Roku via photopin (license)

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5 Comments

  1. Penso che sarebbe una bellissima cosa…peccato che al momento valga solo per il 2015 (alias: per i prossimi 6 mesi) e che non è detto che ci saranno i fondi per far diventare questo decreto una legge, quindi valida “a oltranza”! Che dire…stiamo a vedere cosa succederà!

    • Redazione

      E’ vero Irene, purtroppo per ora è una misura prevista solo per il 2015, ci auguriamo che venga estesa! Come dici tu…staremo a vedere! Grazie di essere passata di qui 😀

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