Prestazioni occasionali: cosa sono e gli errori da evitare

Oggi affrontiamo un argomento molto attuale parlando delle prestazioni di natura occasionale, una forma di piuttosto diffusa oggi nel mondo del lavoro: quando sono consentite e quando invece mascherano un’altra forma di lavoro?

Prestazioni occasionali: definizione ed elementi caratteristici 

L’art. 61, comma 2 del D. Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) ha, per la prima volta, fornito una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo, intendendosi come i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni nei confronti di uno stesso committente e per un compenso complessivo annuo non superiore a 5.000 Euro.

L’attività di lavoro autonomo affinché possa rientrare tra quelle di tipo occasionale è necessario che rispetti alcuni limiti legati alla prestazione svolta, ovvero:

  • mancanza di continuità e abitualità – il prestatore deve agire in modo episodico e sporadico e deve svolgere un’attività non attinente a quelle svolge abitualmente;
  • mancanza di coordinamento della prestazione – occorre che l’attività sia svolta in modo non programmato ed organizzato, cioè in assenza di organizzazione e struttura d’impresa.

È inoltre indispensabile che il lavoratore effettui la prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Nell’ipotesi in cui la prestazione occasionale perda i suoi requisiti, troverà applicazione la disciplina del lavoro dipendente, se c’è l’elemento della coordinazione, oppure del lavoro autonomo con partita Iva per più prestazioni autonome abituali.

Prestazioni occasionali: disciplina fiscale e previdenziale

Ai fini previdenziali, i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a €. 5.000 (intesi come compenso lordo considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali), sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata Inps e al versamento di contributi previdenziali dovuti. I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei €. 5.000. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del datore di lavoro e sorge nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi, pertanto il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente al committente il superamento di suddetto limite.

Nella ricevuta il lavoratore si vedrà applicare la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, in quanto i restanti 2/3 di contributo sono direttamente a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni, il lavoro autonomo occasionale non è soggetto alla copertura Inail.

Ai fini fiscali, il reddito di lavoro autonomo occasionale rientra fra i cosiddetti “redditi diversi” ed è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Da un punto di vista dichiarativo, i redditi di lavoro autonomo occasionale devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Unico.

Il committente all’atto del pagamento del compenso, tratterrà al lavoratore una ritenuta del 20% a titolo di acconto e dovrà successivamente rilasciare l’apposita certificazione unica. Le ritenute potranno essere recuperate in sede di dichiarazione dei redditi.

Prestazioni occasionali: come compilare la nota?

Il contribuente che effettua la prestazione di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare al soggetto committente una ricevuta o nota, nella quale è obbligatorio indicare i propri dati anagrafici e quelli del committente, la data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta, il corrispettivo lordo concordato, la ritenuta d’acconto (pari al 20% del compenso lordo) e l’importo netto da corrispondere.

Gli errori comuni: come evitarli?

È fondamentale che la prestazione lavorativa, per poter essere inquadrata come occasionale, non presenti gli elementi tipici della subordinazione, quali ad esempio:

  • l’adozione di direttive specifiche da parte del committente;
  • l’inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione d’impresa;
  • i vincoli di orario;
  • la retribuzione legata alla durata della prestazione.

Spesso si confonde anche la prestazione occasionale con il lavoro occasionale accessorio che ha una sua particolare disciplina introdotta con lo scopo di promuovere la legalizzazione di tutte quelle attività lavorative che generalmente non vengono regolarizzate, perché svolte in modo saltuario e che fanno parte del “lavoro sommerso”. Tra tali attività troviamo:

  • piccoli lavori domestici a carattere straordinario
  • l’insegnamento privato supplementare
  • i piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione di edifici
  • la collaborazione a manifestazioni culturali, sociali o sportive

Queste sono le uniche attività alle quali può essere applicato il lavoro occasionale accessorio; al di fuori di esse si dovrà ricorrere ad un altro tipo di contratto.

Di recente, il D.Lgs. n.81/2015 (Jobs Act) ha introdotto diverse modifiche. In primo luogo è stato alzato il limite economico per la totalità dei committenti, che passa da 5.000 euro a 7.000 euro netti (lordo € 9.333), nel corso di un anno. Per la prestazioni rese nei confronti di imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non si può comunque superare il limite di 2.000 euro netti.

Il committente che intende assumere lavoratori con questo tipo di contratto, deve acquistare mediante proceduta telematica presso l’Inps i cosiddetti “buoni lavoro”, del valore di 10,00 euro l’uno e consegnarli al lavoratore come retribuzione.

Il lavoratore potrà riscuotere il compenso consegnando i buoni in Posta e ricevendo, per ogni buono presentato, 7,50 euro, cioè al netto dei contributi Inps, Inail e dei servizi di gestione.

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Sono Francesca, mamma di Sofia e del piccolo Pietro. Dal 1999 svolgo la professione di commercialista, prima presso studi medio-grandi di Milano e da sei anni in proprio. Sono anche membro attivo della commissione giovani presso l’Ordine di Milano dove seguo i praticanti nello svolgimento del tirocinio al fine della preparazione all’esame di stato. Negli anni ho consolidato la mia esperienza soprattutto nell’area fiscale e societaria, tuttavia oggi mi occupo un po’ di tutto, spaziando dal contenzioso tributario, al fallimentare, dal no-profit all’assistenza a società filiali italiane di case madri estere, alla consulenza per neo imprenditori. Confeziono bomboniere per hobby e per le amiche e sono un’assidua frequentatrice del Piccolo Teatro di Milano. Cosa farò da grande? Semplice, parteciperò al Campionato Adulti di pattinaggio artistico su ghiaccio, mia grande passione da sempre!

5 Comments

  1. Salve, posso farle una domanda? Un ingegnere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine può, non avendo una partita IVA, svolgere la sua attività lavorativa attraverso prestazioni occasionali? Purtroppo sull’argomento c’è molta confusione. La ringrazio anticipatamente

    • MammeAcrobate

      Ciao Maria,
      grazie per essere passata di qui, riportiamo di seguito la risposta della Dottoressa Motola alla tua domanda:
      “Le prestazioni occasionali si caratterizzano per la mancanza di abitualità e continuità della prestazione; sono di fatto prestazioni sporadiche e non attinenti a quanto svolto abitualmente.
      L’attività dell’ingegnere non può quindi inquadrarsi in questo ambito, anche perché trattasi di attività professionale svolta con obbligo di iscrizione nell’apposito albo di categoria.”
      Speriamo di esserti state d’aiuto!

      • Grazie, siete stati chiarissimi. Immaginavo fosse così ma desideravo avere una conferma. Saluti

  2. Buongiorno, sono collaboratrice scolastica part-time e sto per iniziare un progetto in prestazione occasionale da casa. Sono alla 24esima settimana di gravidanza e da un mese in interdizione di gravidanza per gravi complicanze. Mi è venuto un dubbio: posso iniziare la prestazione occasionale trattandosi di attività che svolgerei da casa?Grazie!

  3. Natalie

    Ciao sono Natalie, mamma di Amelie che ha 7 mesi e mezzo, avendo un lavoro a rischio, sono ancora a casa in ferie e poi volevo usare due mesi di maternità facoltativa. Mi è stato chiesto di collaborare con il centro estivo del paese, con lettera d’incarico occasionale. Volevo sapere se posso farlo e che conseguenze ci sono? Grazie