Vaccini e scuola: il certificato vaccinale è obbligatorio?

Quello dei vaccini è da tempo tra i temi più discussi  tra i genitori, un dibattito sempre più acceso tra chi sceglie di vaccinare i propri figli e chi no. Diversi gruppi e associazioni si battono per portare avanti le proprie idee e sostenere le ragioni scientifiche poste alla base della loro posizione a favore o contro.

Qui non intendiamo nella maniera più assoluta discutere della opportunità o meno di vaccinare i bambini, tuttavia, proprio alla luce di quanto viviamo ogni giorno e del clamore mediatico sull’argomento, vogliamo dare informazioni più dettagliate sul certificato vaccinale e il suo utilizzo al momento della iscrizione dei nostri figli a scuola.

Vaccini e diritto allo studio

Per lungo tempo l’omessa vaccinazione è stata considerata reato penale. Successivamente vi è stata una sua depenalizzazione, che comportava, però, un ammenda pecuniaria. E, conseguentemente, tutto un iter burocratico che passava anche per il Tribunale dei Minori – visto che alcuni vaccini erano considerati trattamenti sanitari obbligatori.

Nel  1999 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 335, aveva modificato l’art 47 di un DPR del 1967 stabilendo che:”I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della Salute. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami…”

Questo fino a poco tempo fa. Vediamo oggi alla luce della nuova normativa sui vaccini cosa cambia per l’iscrizione nelle scuole.

Certificato vaccinale obbligatorio per iscrizione a scuola

Secondo una circolare ministeriale n.25233 del 16/8/2017, a partire dall’anno scolastico 2017-18 per poter accedere alle scuole dell’infanzia, nidi e sezioni primavera è necessario fornire la documentazione attestante la regolare vaccinazione entro il 10/9/2017. Per gli alunni delle scuole dell’obbligo (dai 6 ai 16 anni), invece, la scadenza è il 31/10/2017.

I dirigenti scolastici, entro dieci giorni da tali scadenze devono comunicare alla ASL coloro i quali non hanno presentato documentazione idonea.

A tale proposito posso raccontare la mia personale esperienza. Quando mia figlia frequentava il nido ci fu nell’istituto un caso di meningite batterica. Intervenuta la ASL, si provvide a stilare un elenco di tutte le persone che avevano o meno effettuato il vaccino, sulla scorta dei certificati presenti in sede, e delle schede che il dirigente scolastico aveva inviato alla ASL. Questo per individuare e  gestire, al meglio, il tipo di profilassi da prescrivere. Profilassi che fu indicata per tutto il  personale docente e non e per i bambini.

Vaccini e iscrizione a scuola: quali documenti presentare?

Coloro che sono in regola con le vaccinazioni dovranno presentare  il certificato vaccinale e/o una fotocopia del libretto vaccinale da cui risultino i 10 vaccini obbligatori.

Laddove i vaccini non siano completi sarà necessario presentare documentazione attestante la prenotazione presso la ASL dei vaccini mancanti  o un certificato di esenzione.

Il certificato viene rilasciato, gratuitamente, dai medici di base nel caso di bambini con malattie croniche oppure nel caso il bambino abbia già contratto la malattia (nel qual caso il medico può richiedere ai genitori di effettuare le analisi del sangue apposite).

È possibile presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva da parte dei genitori che si assumono la responsabilità civile e penale di quanto dichiarano. In ogni caso detta dichiarazione va supportata con documentazione idonea da presentare entro il 10/3/2018.

La vaccinazione, quindi, con la nuova legge è un requisito necessario per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, pubbliche o private che siano. Non viene preclusa, invece, l’iscrizione alle scuole dell’obbligo.

Vaccini obbligatori: quali le sanzioni per chi non è in regola?

Ferma restando la mancata iscrizione per i bambini da 0 a 6 anni, le sanzioni a carico dei genitori vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500, in base alla gravità dei casi.

Tali sanzioni vengono irrogate a seguito di convocazione dei genitori da parte della ASL e dopo aver constatato la mancata effettuazione dei vaccini senza motivazione alcuna.

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 le scuole avranno l’obbligo di consegnare alle ASL l’elenco degli iscritti, entro il 10 marzo. L’Asl, entro il 10 giugno, dovrà dare risposta, indicando gli alunni  in regola con le vaccinazioni oppure no. La scuola, conseguentemente, dovrà chiedere ai genitori di dimostrare l’avvenuta vaccinazione,  la prenotazione della vaccinazione stessa o l’eventuale esonero.

 

 

 

photo credit: ritaglio rallef / 123RF Archivio Fotografico

 

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Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...

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