Bambini prematuri: quali diritti per genitori e neonati?

I bambini prematuri sono i neonati ad alto rischio perinatale perché nati prima del completamento della 37^ settimana di gravidanza.

Secondo i protocolli medici si individuano tre categorie:

  • i bimbi nati quasi a termine, cioè i bambini nati tra la 37^ e la 39^ settimana che possono andare incontro a qualche problematica in più, sia pure di lieve entità;
  • i bimbi prematuri tardivi che nascono tra la 35^ e la 36^ settimana;
  • i bimbi prematuri gravi che nascono prima della 28^/30^ settimana.

L’Italia è stata la prima a dare voce a quanto strenuamente voluto da Ban Ki-moon – Segretario Generale delle Nazioni Unite – nel 2010 in occasione dell’Assemblea Generale dell’ONU per la Salute delle Donne e dei Bambini.

Dopo pochi mesi è nato  il Manifesto dei diritti del bambino prematuro, grazie all’impegno di neonatologi, ginecologi e associazioni di genitori. All’interno vi è la Carta dei diritti del bambino nato prematuro, un decalogo che rappresenta un importante riconoscimento giuridico per i bambini nati prematuri e per tutti i bambini e i diritti della persona in generale.

Cosa dice la Carta dei diritti del bambino nato prematuro?

Art.1

Il neonato prematuro deve, per diritto positivo, essere considerato una persona

A tutti i bambini nati prima del termine deve essere, quindi riconosciuta la dignità di persona e assicurata un’assistenza adeguata.

Art. 2

Tutti i bambini hanno diritto di nascere nell’ambito di un sistema assistenziale che garantisca loro sicurezza e benessere, in particolare nelle condizioni in cui configurino rischi di gravidanza/parto/nascita pretermine, di sofferenza feto-neonatale e/o di malformazioni ad esordio postnatale.

Art. 3

Il neonato prematuro ha diritto ad ogni supporto e trattamento congrui al suo stato di salute e alle terapie miranti al sollievo dal dolore. In particolare ha diritto a cure compassionevoli e alla presenza dell’affetto dei propri genitori anche nella fase terminale.

Con questo articolo si sottolinea l’importanza delle terapie volte ad alleviare il dolore. Fino ad alcuni anni fa, infatti, si riteneva che, a causa dell’immaturità delle fibre nervose, i bimbi nati pretermine non provassero dolore. Così tutti gli interventi, anche quelli più invasivi, venivano effettuati senza analgesia.

Art. 4

Il neonato prematuro ha diritto al contatto immediato e continuo con la propria famiglia, dalla quale deve essere accudito. A tal fine nel percorso assistenziale deve essere sostenuta la presenza attiva del genitore accanto al bambino, evitando ogni dispersione tra i componenti il nucleo familiare.  

Art. 5

Ogni neonato prematuro ha diritto ad usufruire dei benefici del latte materno durante tutta la degenza e, non appena possibile, di essere allattato al seno della propria mamma. Ogni altro nutriente deve essere soggetto a prescrizione individuale quale alimento complementare e sussidiario.

Art. 6

Il neonato prematuro ricoverato ha il diritto di avere genitori correttamente informati in modo comprensibile, esaustivo e continuativo sull’evolvere delle sue condizioni e sulle scelte terapeutiche.

Art. 7

Il neonato prematuro ha il diritto di avere genitori sostenuti nell’acquisizione delle loro particolari e nuove competenze genitoriali.

Questo significa che i neogenitori devono ricevere un adeguato supporto emotivo – consulenze psicologiche e sostegno offerto dai gruppi di auto-aiuto composti da coppie che hanno vissuto la stessa esperienza. I genitori devono essere accompagnati anche nell’acquisizione delle competenze “pratiche” che serviranno loro per accudire il neonato.

Art. 8

Il neonato prematuro ha diritto alla continuità delle cure post-ricovero attraverso un piano di assistenza personale esplicitato e condiviso con i genitori, che coinvolga le competenze sul territorio che, in particolare, preveda, dopo la dimissione, l’attuazione nel tempo di un appropriato follow-up multidisciplinare, coordinato dall’équipe che lo ha accolto e curato alla nascita e/o che lo sta seguendo.

Il follow-up è un lavoro multidisciplinare che prevede la collaborazione tra azienda ospedaliera e territorio e il coinvolgimento di diverse figure professionali – neonatologo, pediatra e, in base alle problematiche di salute, neuropsichiatra infantile, ecografista, oculista, audiologo ortopedico ecc.

Art. 9

In caso di esiti comportanti disabilità di qualsiasi genere e grado, il neonato ha il diritto di ricevere le cure riabilitative che si rendessero necessarie ed usufruire dei dovuti sostegni integrati di tipo sociale, psicologico ed economico.

Art. 10

Ogni famiglia di neonato prematuro ha il diritto di vedere soddisfatti i propri speciali bisogni, anche attraverso la collaborazione tra Istituzioni ed Enti.

Quali sono i diritti delle mamme e dei papà lavoratori con bimbi nati pretermine?

Per il parto avvenuto prima del termine, viene riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto.

Ciò vale anche se il parto si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall’Ispettorato del Lavoro. Anche in questa ipotesi, devono essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli “normali” due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non fruiti a titolo di interdizione anticipata.

I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto devono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell’astensione dopo il parto disposta, anche preventivamente, dall’Ispettorato del Lavoro, con un riconoscimento, quindi, di un periodo di congedo post partum di maggiore durata.

Il 4/4/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del D. Lgs.26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentiva, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice potesse fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

Quindi, oggi, la mamma lavoratrice può usufruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data  in cui il bimbo arriva a casa, che coincide con la data delle dimissioni del neonato stesso.

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Nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, anche il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001  – decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre –  ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.

Il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto “a termine” – cioè di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva – nonché nelle ipotesi di parto prematuro quando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.

Quali documenti per chiedere il differimento del congedo?

Per ottenere questo differimento la mamma lavoratrice deve acquisire la certificazione medica da cui si rileva il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso. Questa certificazione viene normalmente rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso cui il neonato è ricoverato. Ed è la stessa struttura ospedaliera provvederà ad attestare la data di dimissioni del neonato.

Va chiarito che il differimento del congedo è possibile laddove sia compatibile con le condizioni di salute della mamma, l’interessata, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, deve avere la certezza (con tanto di certificazione medica) di poterlo fare.

Purtroppo, non ci sono specifiche norme al riguardo e, tuttavia, è possibile applicare le regole sulla “flessibilità”. Il medico specialista del SSN ed il  medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, possono certificare la idoneità della mamma lavoratrice a svolgere il proprio lavoro nel periodo di prevista astensione (cfr. art. 20 del D.Lgs. 151/2001).

In tale ipotesi, anche il padre lavoratore, può usufruire del congedo differito. Oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, dovrà presentare la certificazione sanitaria (rilasciata dalla struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato) dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.

Per poter fruire del prolungamento dell’astensione post-partum, va presentata domanda corredata di certificazione (o dichiarazione sostitutiva) entro 30 giorni dalla data del parto.

Voi cosa ne pensate? Sono sufficienti le tutele previste per i bambini prematuri e i loro genitori?

Aggiornamento

L’INPS in tema di congedo obbligatorio di maternità in caso di parto “fortemente” prematuro ha previsto che questo congedo possa avere una durata complessiva maggiore dei 5 mesi previsti, potendo aggiungere ad essi tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro e l’inizio del congedo di maternità calcolato secondo la data presunta del parto.

La formula per calcolare l’astensione obbligatoria è: tre mesi + due mesi + i giorni che vanno dalla data del parto “fortemente” prematuro alla data prevista di inizio del congedo obbligatorio.

 

photo credit: Sleeping babe via photopin (license) & Evalynn via photopin (license)

Author

Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...

7 Comments

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  2. orazio piluso

    una domanda per i diritti di una lavoratrice madre che ha avuto un figlio prematura tra la 37 settimana e 39 , che viene trasferita dal sede di lavoro senza alcuna spiegazione non tenendo conto della posizione in graduatoria la persona è dipendete pubblico insegnante, appena finito il periodo di astensione dal lavoro .

    • Claudia Cimato

      Vanno considerate alcune variabili.
      C’è stata una contrazione di cattedre?
      Era stato in precedenza chiesto un trasferimento?
      Nella scuola in cui operava aveva la cattedra completa o lavorava su più scuole?
      Suggerirei di parlare con qualcuno dei sindacati di categoria per capire cosa è successo e decidere, poi, il da farsi.

  3. Daniela

    Ho letto ciò che ha scritto e sinceramente il trattamento che ho ricevuto io in neonatologia di Parma,non e stato bello e nemmeno voglio augurare ciò che ho passato io a nessuno … Mi dispiace dire una cosa del genere,perché le persone che lavorano là dentro,dovrebbero amare i bambini e prendersene cura e non solo,andare incontro ai neogenitori, specialmente alle neomamme,dopo aver avuto un Cesario… Credo che non sia stato così…

    • Mi trovi pienamente d’accordo Daniela, a Parma hanno mandato a casa mia moglie che ha partorito la sera stessa due gemelli. Per fortuna poi ci hanno assistito in neonatologia a Pavia, dove sono stati molto più professionali e umani.

  4. rossella epifani

    Buongiorno, ho una domanda da fare. Il 18 gennaio ho partorito un bimbo estremamente prematuro ( alla 24 settimana) mentre ero in maternità a rischio. Adesso sto per terminare il mio periodo di maternità obbligatoria compresi i 3 mesi successivi, ma mio figlio ha una serie di patologie che non mi permette di lasciarlo a nessuno. Cosa posso fare. Grazie per la risposta