Bambini, privacy e foto online: cosa dice la legge?

Chi non ha mai pubblicato, nemmeno una volta, una foto dei propri figli o nipoti? Spesso leggiamo articoli sulla pericolosità di questa ormai consuetudinaria e voyeristica pratica. Naturalmente, bisogna distinguere se le foto sono private o vengono pubblicate da testate giornalistiche o online.

Bambini e foto online: cosa dice la legge?

La tutela dei minori è consacrata dalla Costituzione, quando sancisce che la Repubblica Italiana protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (artt. 2 e 31, comma II, cost.).
I diritti dei minori sono, inoltre, garantiti dalla legislazione ordinaria civile e penale.

La tutela dell’immagine della persona, nella fattispecie del minore, è caratterizzata da una regolamentazione a parte. Specifiche norme sono previste dalla legge sul diritto di autore (l. 1941/633) e dal codice civile, che disciplina l’abuso dell’immagine altrui.
La legge sul diritto d’autore prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941).

I diritti dei minori

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, cosiddetta Convenzione di New York, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, stabilisce che in tutti gli atti relativi ai minori, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Nessun bambino può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali che ledano la sua vita privata, la sua famiglia, la sua casa, il suo onore o la sua reputazione.

Ogni bambino, quindi, ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o pratiche lesive.

Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950  e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, salvaguardano i diritti della persona.

E last, but not least, il Garante per  la Privacy ed il relativo codice ci viene in soccorso per la tutela della riservatezza dei minori. A cui da poco si è aggiunto il Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali – GDPR.

Garante della Privacy e tutela minori

Il Garante ha assunto una posizione netta. Ha dichiarato, infatti, che la tutela del minore immortalato in una foto, deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. E ciò vale per le testate giornalistiche, ma in egual misura anche per noi genitori.

I social network sono un modo semplice e rapido per condividere stati d’animo e momenti privati attraverso foto e pensieri.
Io per prima condivido con i miei amici foto, battute e momenti della mia vita e di mia figlia.

Le norme attuali a tutela delle immagini dei minori, sono strettamente connesse alla privacy e sono spesso utilizzate per le pubblicazioni di rotocalchi sia cartacei che online, in particolare relazione con personaggi pubblici nostrani o stranieri.

bambini foto online privacy

Foto bambini su social network, quali pericoli?

Va chiarito subito che, per quanto si possa restringere il campo degli “amici” sui social ed impostare  le dovute misure per la protezione della privacy, vi è comunque la possibilità per “gli altri” di salvare le foto ed utilizzarle a piacimento, anche di condividerle. Questo comporta che le nostre foto in qualche modo girano in rete.

Con questo non voglio dire che bisogna diffidare dei propri amici e conoscenti (se tali anche al di fuori della vita virtuale), bisogna sapere, in ogni caso, che la possibilità di copiare le foto c’è, soprattutto quando i nostri amici sui social sono tanti e possono a loro volta “taggare” la foto. E il confine privato/pubblico è ancor più labile.
Sul punto a lungo si è dibattuto ed anche le alte cariche della Polizia attive nelle Telecomunicazioni hanno più volte invitato alla cautela nel pubblicare sui social le foto dei bambini.

Non vi è alcun divieto per le foto dei propri figli, badate bene, tuttavia bisogna sapere che le immagini, soprattutto se accessibili a tutti possono essere utilizzate da chiunque, senza possibilità di controllo.
In rete vi sono stati casi di persone – anche alcuni blogger – che si sono ritrovati le immagini dei propri figli pubblicate su rotocalchi e siti vari.

Il pericolo non deve intendersi strettamente “fisico” per i nostri piccoli, piuttosto va considerata l’ipotesi che le immagini possano essere utilizzate in siti che nulla hanno a che fare con bimbi, genitori, pappe pannolini.
L’uso di immagini di figli minori da parte di un genitore su Facebook o altri Social Network, quindi, è perfettamente lecito, tuttavia alcuni accorgimenti sembrano necessari.

Pubblicare foto figli su social: quali accorgimenti?

Meglio evitare foto di bambini nudi o in biancheria o riferimenti alla scuola che frequentano i nostri figli, inquadrare luoghi facilmente riconoscibili. Evitare, insomma di inserire, anche in un commento, informazioni confidenziali. Attenzione, quindi, anche alle pagine dei social che spesso le scuole, le accademie di danza, i centri sportivi attivano per promuovere le proprie attività e farsi pubblicità.

Quando non si tratta dei propri figli, è necessario che prima di qualunque pubblicazione si chieda un preventivo consenso scritto da parte dei genitori. Magari la scuola, l’asilo, la palestra o la scuola di danza dovrebbero in ogni caso “pixelare” i volti dei bambini. E naturalmente ritorna il discorso degli “altri” che hanno comunque la possibilità di fare proprie le foto.

Certo, le foto si possono cancellare, ma è bene sapere che i contenuti cancellati vengono conservati in backup dal gestore del social, che di norma cancella definitivamente il tutto dopo circa 30 giorni.

Attenzione anche ai genitori separati/divorziati ed affidatari dei figli. Laddove la sentenza del tribunale abbia stabilito l’affidamento condiviso dei propri figli è necessaria l’accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online delle foto dei figli.

Foto online senza permesso: cosa fare?

Va chiarito che, nel caso in cui un privato pubblichi un’immagine senza aver ottenuto il consenso dai genitori, si commette un illecito civile: i genitori del bambino ritratto possono chiedere al tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video; inoltre, se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, i genitori possono chiederne il risarcimento e la liquidazione di una somma a titolo di risarcimento dei danni morali.

Se, invece le immagini sono utilizzate per trarne un vantaggio economico si risponde del reato di trattamento illecito di dati, ex art. 167 Codice della Privacy,  punito con la reclusione fino a tre anni. Non solo: se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Negli ultimi tempi diversi Tribunali sono stati investiti da tali questioni (cfr. Tribunale di Mantova) ed è stato ribadito il concetto secondo cui la pubblicazione di foto di minori sui social networks può ritenersi pregiudizievole. Vien dato spesso rilievo a tutto ciò che ruota attorno alla sfera di tutela della privacy di soggetti che, in quanto bambini, non hanno alcun strumenti giuridico a disposizione per preservarsi da azioni talvolta deplorevoli (manipolazioni in ambito pedopornografico ecc.)

Nel caso sottoposto al Tribunale di Mantova le immagini del minore erano state pubblicate sui social networks da uno dei genitori senza il consenso dell’altro. In questi casi si viola l’articolo 10 del Codice Civile in tema di diritto all’immagine, gli articoli 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali e anche gli articoli 1 e 16, I comma, della Convenzione di New York .

Va considerato, infine, il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, GDPR, il quale ha previsto maggior tutela dei minori rispetto agli adulti.

L’argomento non è privo di insidie e certamente genera opinioni contrastanti.
Voi cosa ne pensate?

Qui la Liberatoria Foto SCARICABILE 

Articolo aggiornato in data 4 Aprile 2019

Foto copertina
Diritto d’autore: welcomia / 123RF Archivio Fotografico

Foto interna al post
Diritto d’autore: gpointstudio / 123RF Archivio Fotografico

Author

Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...