Disturbi dell'apprendimento: quali tutele prevede la Legge?

La Legge 08/10/2010 n. 170 ha riconosciuto la dislessia (disturbo dell’apprendimento caratterizzato dalla difficoltà ad effettuare una lettura accurata e/o fluente),  la disgrafia (riguarda la componente esecutiva, grafo-motoria, ossia la difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace), la disortografia (concerne la componente costruttiva della scrittura, legata agli aspetti linguistici – consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico) e la discalculia (disturbo che riguarda la difficoltà a comprendere ed operare con i numeri e la difficoltà ad effettuare compiti numerici e di calcolo) quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA.

I DSA sono disturbi che interessano alcune abilità specifiche che sono fondamentali in età scolare. Tali disturbi, purtroppo, fanno sì che bambini e ragazzi spesso non siano autosufficienti durante il percorso scolastico, rendendolo accidentato se non aiutati correttamente.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha garantito attraverso molteplici e specifiche iniziative, il diritto allo studio degli alunni,  secondo percorsi individualizzati nell’ambito scolastico.

Uno dei cardini fondamentali è il protocollo di intesa per individuare casi sospetti o a rischio DSA sin dai primi anni del percorso scolastico. Secondo protocolli scientifici nazionali ed internazionali, ad esempio, la dislessia può essere individuata già a partire dal secondo anno della scuola primaria, mentre la discalculia, a partire dal terzo.

È importante riconoscere per tempo l’esistenza di questi disturbi, onde attivare in via preventiva una mirata azione educativa e didattica.

Dal 2011 il MIUR ha avviato attività di formazione rivolta ai docenti ed ai dirigenti scolastici nonché master e corsi di perfezionamento universitari.

La legge 104/92, che  regolamenta e tutela le situazioni di minorazione fisica e/o sensoriale e/o psichica tali da costituire un handicap, pur avendo avuto restrizioni sulla base di integrazioni  successive, in alcuni casi prevede la possibilità del sostegno a favore di quei soggetti per cui vi è certificazione della DSA come “disturbo severo”. La certificazione è quella rilasciata ai sensi della legge 104/92 e dà diritto all’insegnante di sostegno.

Cosa prevede l’iter per il riconoscimento della Legge 104?

  • l’essere in possesso di certificazione medica idonea attestante le patologie invalidanti (documentazione predisposta dal proprio medico di famiglia, che provvede all’invio telematico all’INPS);
  • la compilazione di un’apposita modulistica dell’INPS;
  • assegnazione di un numero di protocollo e ricevimento di una comunicazione di invito ad effettuare una visita medica a mezzo raccomandata a/r;
  • comunicazione dell’esito della visita inserito in un verbale della commissione medica esaminante, sempre a mezzo raccomandata;

Questo percorso consente di assegnare all’alunno, nel caso in cui ce ne sia bisogno,  un insegnante di sostegno.

In alcune Regioni la relazione diagnostica specialistica, fatta dalla Asl o da un privato, una volta portata a scuola viene definita “segnalazione scolastica”.

Cosa si intende per segnalazione scolastica?

La “segnalazione” dà diritto all’attuazione di un percorso personalizzato comprensivo di tutte le misure compensative e dispensative necessarie e di valutazione personalizzata, sia durante l’anno scolastico che in sede d’esame.  Alcune Regioni e Comuni forniscono tutor per studenti segnalati per DSA, ma la normativa è applicata in modo diverso in base agli Accordi di Programma locali.

Cosa si intende per percorso didattico personalizzato?

Si tratta di un documento di programmazione con il quale la scuola stabilisce gli interventi da mettere in atto per bambini e ragazzi con esigenze particolari, ma non riconducibili unicamente alla disabilità.

Per gli alunni con DSA, la scuola predispone un percorso personalizzato nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che deve contenere in particolare:

  1. tipologia del disturbo;
  2. attività didattiche individualizzate;
  3. misure compensative;
  4. misure dispensative;
  5. forme di verifica e valutazione personalizzate.

In cosa consistono le misure compensative e dispensative?

Le misure compensative sono strategie o strumenti, tecnologici e non, che hanno lo scopo di compensare il disturbo supportando i ragazzi in quelli che sono i  punti deboli dovuti alla presenza di DSA.

Si utilizzano, ad esempio, per tale scopo:

  • computer;
  • sintesi vocale;
  • calcolatrice;
  • tabella delle formule;
  • tavole pitagoriche;
  • mappe concettuali o mentali e cartine durante le interrogazioni;
  • dizionario digitale.

Le misure dispensative  individuano una serie di “accortezze”, diverse a seconda del disturbo, che gli insegnati applicano, tra cui:

  • esercizi più brevi da far fare in classe o a casa;
  • l’evitare la lettura ad alta voce;
  • l’evitare l’apprendimento mnemonico;
  • le interrogazioni programmate.

L’utilizzo di tali strumenti in classe e a casa agevola l’apprendimento e richiede da parte degli insegnanti la conoscenza del disturbo e delle sue manifestazioni. Gli insegnanti hanno l’obbligo, stabilito dalla normativa, di mettere in atto ciò che serve a ogni studente per favorire il profitto in base alle sue caratteristiche.

Nel caso dello studente con DSA, i docenti devono attivare il percorso didattico personalizzato comprensivo delle misure compensative e dispensative e dei criteri di valutazione personalizzati.

È necessario instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico e i docenti. Per tale scopo è previsto che i genitori di alunni con DSA presentino al Dirigente Scolastico una richiesta scritta di un percorso personalizzato da far protocollare in segreteria o da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In alcune Regioni è previsto che all’interno dell’istituto scolastico sia presente un referente per i disturbi DSA. Laddove l’istituto scolastico non provveda, i genitori hanno la possibilità di rivolgersi  all’Ufficio sostegno alla persona/integrazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e all’Ufficio Scolastico Regionale.

Non è prevista, a livello nazionale, alcuna agevolazione fiscale per i ragazzi  con  diagnosi di DSA. Alcune amministrazioni locali prevedono, invece, agevolazioni e contributi economici. Vi è la possibilità, laddove le Regioni lo prevedano, di utilizzare in comodato d’uso computer e programmi appositi per i DSA.

photo credit: Learning Logs August via photopin (license)

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Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...

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