Certificato penale obbligatorio per chi lavora con minori

CERTIFICATO PENALE A TUTELA DEI BAMBINI – Forse non tutti sanno che dal 7 aprile 2014 chi assume personale impiegato in strutture che ospitano minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori (prostituzione e pedofilia).

In caso di mancata richiesta, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione, ossia al pagamento di una somma che va da € 10.000 a € 15.000. Ciò è stato previsto dal decreto legislativo 39/2014 in vigore da domenica 6 aprile 2014.

La norma, che attua la direttiva dell’Unione europea relativa alla lotta contro l’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, non vale per i volontari, proprio perché l’obbligo riguarda i datori di lavoro, e non i lavoratori dipendenti.

La novità invece tocca anche i club sportivi privati, le famiglie, alle prese con baby-sitter e tate, e le scuole, dove docenti e personale ausiliario hanno contatti giornalieri con i bambini.

Nelle scuole

Il ministero dell’Istruzione sta preparando una circolare in cui verranno spiegate le modalità con cui la nuova legge dovrà essere applicata a tutti quelli che nelle scuole hanno contatti coi bambini, dai docenti a chi lavora per progetti integrativi. L’obiettivo è duplice:

  • applicare correttamente la legge;
  • tutelare i dirigenti, evitando complicazioni civili penali e amministrative.

Va chiarito che questo certificato, come regola, deve essere fornito obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche gli insegnanti) all’atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status.

Le scuole devono essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l’obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l’aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati. In sostanza, i dirigenti scolastici non dovranno preoccuparsi del personale in ruolo, a cui il certificato viene richiesto dal ministero dell’Istruzione al momento dell’assunzione, ma dovranno invece chiedere i certificati ogni volta che vengono aggiornate le graduatorie dei supplenti.

Vale lo stesso discorso per gli ausiliari tecnici e amministrativi, tra cui i bidelli, che vengono assunti a tempo determinato nelle scuole. Mentre gli ausiliari in ruolo sono già tenuti ad esibire le proprie referenze giudiziarie al momento dell’assunzione, per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale.

Per strutture private, baby sitter e tate

Per le strutture private (sia per il personale docente, sia per gli ausiliari), per le baby- sitter e le tate è di tutta evidenza che la certificazione dovrà essere fornita per ogni assunzione al momento della assunzione.

Ancora, detti certificati, in genere, vengono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta, tuttavia, il datore di lavoro in una prima fase potrà anche solo richiedere la dichiarazione sostitutiva del lavoratore sostitutiva di certificazione, in attesa di ricevere il certificato originale. Un’autocertificazione in cui il lavoratore dovrà dichiarare l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Naturalmente queste autocertificazioni dovranno essere necessariamente integrate con i certificati, altrimenti, la norma introdotta non produrrà l’effetto sperato.

La norma in esame, introduce l’obbligo anche per le strutture, private, parastatali, e che a qualunque titolo, hanno personale che interagisce con i minori.

Norma garantista che, si spera, aiuti gli operatori del settore ed i genitori ad essere più sicuri ed i bambini ad essere maggiormente protetti.

 

photo credit: ilmicrofono.oggiono via photopin cc

Author

Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...

3 Comments

  1. Michela Ravalico

    la mia tata è assunta dal 2013. Devo comunque farglielo fare? Dove dobbiamo andare?

    • Claudia Cimato

      La norma nn è retroattivatuttavia visto che la tua è una assunzione in piena regola e considerando che tali certificati vengono rilasciati agevolmente ed in pochissimo tempo consiglierei di farlo.

      • Claudia Cimato

        I certificati penali vengono rilasciati negli uffici della procura della repubblica…ogni sede cittadina ha uno sportello per le relazioni con il pubblico che rilascia tutte le informazioni del caso.