Ho cresciuto mio figlio da sola. Nonostante tutto!

Qualche tempo fa abbiamo ricevuto una mail da Laura, una mamma che sta vivendo un momento di difficoltà, ma con il coraggio e la determinazione che caratterizza tante mamme quando vogliono difendere i diritti dei propri figli. Per questo abbiamo voluto dedicargli uno spazio all’interno della nostra rubrica Le mamme si raccontano per permetterle di far conoscere la sua storia che, purtroppo, sappiamo riguardare molte altre famiglie in Italia.

Laura, sei una giovane mamma single, ci racconti qualcosa di più di te e della situazione in cui ti trovi?

Ho sempre saputo che volevo essere una mamma, ho sempre desiderato una famiglia e dei figli.  Sono rimasta incinta che conoscevo il padre di mio figlio da soli 10 mesi, mi sono trasferita nella sua città anche se non conoscevo nessuno, ho lasciato il lavoro, ma presto mi sono accorta che il mio compagno, nonostante avesse manifestato la totale intenzione di avere un figlio, tanto da apparire lui il più convinto tra i due, non era in realtà  pronto né consapevole di ciò di cui si era fatto carico.

Alle normali difficoltà che una situazione del genere già da sola comporterebbe, si è aggiunta la grave malattia di mia madre, che l’ha portata poco dopo alla morte. La mia gravidanza è coincisa con il suo deperimento e, di conseguenza con le sue cure, durante le quali ovviamente, le sono stata il più possibile accanto.

Quando è nato mio figlio, eravamo già lontani anni luce, da una parte io focalizzata sulla responsabilità di crescere mio figlio serenamente nonostante stessi vivendo il periodo più buio della mia vita ed ad accompagnare mia madre alla fine, dall’altra lui provato dall’esistenza troppo difficile e pesante che richiedeva il solo avermi accanto. Dopo varie vicissitudini tra noi è definitivamente finita. Così eccoci qui, il nanetto ed io ce la caviamo bene, nonostante le difficoltà e nonostante un papà che non contribuisce né economicamente né educativamente.

Alla luce di quello che stai vivendo hai lanciato un’iniziativa, ti va di parlarcene?

Ho intrapreso la via legale da subito, memore del calvario vissuto dai miei durante la loro separazione. Ho ottenuto una sentenza che stabiliva cifre e dinamiche nel marzo 2013 dal Tribunale dei Minori di Torino. Il padre non ha mai ottemperato a quanto dovuto, ha partecipato sempre meno fino al nulla totale.

Così, alla luce delle mancanze mi sono rivolta alla Legge. Ho chiesto ad un’amica avvocato di verificare lo stato dei provvedimenti in atto e la risposta è stata una sentenza di archiviazione per il reato 570 cpc, articolo che dovrebbe tutelare dai genitori inadempienti, ma che per la Legge nel mio caso non sussisteva, dato che, la parte lesa (io e la mia onestà patologica), ammetteva che ogni tanto veniva percepito qualcosa, anche se questo “ogni tanto” potevano essere 100 euro ogni due o tre mesi.

Il mio sbigottimento e la mia rabbia hanno presto lasciato il posto alla voglia di agire e cambiare le cose, così è cominciata la mia battaglia.  Ho aperto il blog Anche le Mamme Dicono le Parolacce  in perfetta sintonia col mio mood, ma non mi bastava, mi immaginavo le migliaia di genitori come me e anche meno fortunati di me, lasciati soli alla loro fatica non riconosciuta, ai loro bimbi che crescono nonostante tutto. Allora ho lanciato una petizione che punta a modificare la legge 570 per garantire ogni diritto ai figli dei genitori separati e ho aperto la pagina Facebook Difendiamo il diritto all’infanzia dei figli di genitori separati Con mia somma sorpresa, ho ricevuto tantissime mail, sia di mamme che mi raccontavano la loro esperienza, sia  di Avvocati che mi davano il loro parere. Ho capito presto che era una strada che andava percorsa e che lasciare perdere non è un’opzione, anche se ci vorrà il tempo che ci vorrà.

crescere figlio sola 02

Cosa dice la Legge 570? La parola all’Avvocato

Abbiamo chiesto al nostro Avvocato Claudia Cimato, di aiutarci a capire meglio come la legge disciplina il diritto al mantenimento dei figli, ecco la sua risposta:

I genitori hanno il dovere di provvedere alla cura dei figli, facendo tutto il possibile per soddisfare le loro esigenze e realizzare i loro interessi.  Il dovere di mantenimento va commisurato ai redditi, alla consistenza del patrimonio ed alla idoneità lavorativa e professionale dei genitori;  grava quindi, su ciascun genitore, il quale deve contribuirvi in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo.

Nell’eventualità in cui soltanto uno dei genitori abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, facendosi carico anche della quota gravante sull’altro, lo stesso sarà legittimato ad agire nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota.

L’articolo 570 codice penale stabilisce che:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
  2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”.

Alla luce di questo articolo è però necessario chiarire subito un aspetto: la denuncia ex art. 570 c.p. coinvolge e colpisce il genitore inadempiente nella sfera economica (sanzione pecuniaria) e nella sfera personale (reclusione). Ma l’utilizzo di tale strumento non ha come effetto immediato l’esborso delle somma spettante al figlio per il proprio sostentamento, a meno che non ci si costituisca parte civile e si ottenga il risarcimento dei danni.

L’ipotesi più frequente è il mancato versamento dei mezzi di sussistenza – mezzi necessari per soddisfare le esigenze di vita primarie (abitazione, cibo, vestiti). Quindi la responsabilità penale non è legata in modo automatico al mancato versamento dell’assegno di mantenimento, dipende dal verificarsi di uno stato di bisogno del figlio.  Va rilevato, inoltre, che la responsabilità penale non sussiste se il genitore inadempiente non possiede un reddito e tale circostanza deve essere involontaria.

Nell’ambito civilistico, invece, a differenza dell’art. 570 c.p., per il solo fatto di aver omesso il versamento, abbiamo:

  • ordine di pagamento diretto: gli aventi diritto al mantenimento possono agire per ottenere  dal giudice di ordinare a terzi di corrispondere periodicamente tali somme di denaro;
  • sequestro di parte dei beni del genitore inadempiente;
  • ritiro del passaporto;
  • pignoramento su conto corrente, del quinto dello stipendio o di immobili etc;
  • gli artt.330-333-336 che comportano una riduzione o, addirittura, la decadenza dalla potestà genitoriale, quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Grazie all’Avvocato Cimato per l’approfondimento e a Laura per aver condiviso il suo racconto, che vogliamo concludere proprio con le parole da lei dedicate a  chi sta vivendo la sua stessa situazione…

Vorrei potergli dire agli altri genitori che non sono soli, ma purtroppo non so nemmeno io quanto crederci. Posso dire che le cose possono cambiare, posso dire ai genitori nelle mie condizioni così come alle belle famiglie unite ed in generale a tutte le persone dotate di buon senso, che l’unica battaglia che si perde certamente è quella che non si intraprende mai.

photo credit: pixabay12

 

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