Cambio mansioni rientro maternità: pericolo discriminazione

Ormai sono passati due anni dall’introduzione del Jobs Act che ha rivoluzionato la normativa posta a tutela dei lavoratori.
Tra le tante riforme introdotte dal legislatore, la più pericolosa a mio avviso è quella che ha modificato l’art. 2103 del Codice Civile relativo alle mansioni del lavoratore, in quanto la nuova norma si presta ad un possibile utilizzo scorretto della stessa a scopo discriminatorio.

Cambio mansioni al rientro della maternità: discriminazione?

Il datore di lavoro oggi ha un potere molto più ampio rispetto al passato di modificare le mansioni al lavoratore, riuscendo di fatto, in svariati casi, ad allontanare dei dipendenti divenuti “un peso” per l’azienda, tra i quali troviamo spesso e volentieri, purtroppo, le lavoratrici madri al rientro dalla maternità.

Nel nuovo articolo 2103 c.c. scompare il richiamo espresso al concetto di “mansioni equivalenti” in forza del quale la giurisprudenza costituzionale e di legittimità aveva assicurato al lavoratore una tutela oltremodo ampia attenta a garantire, nel cambiamento di mansioni, non solo l’omogeneità oggettiva di livelli e retribuzioni, ma altresì un’omogeneità professionale soggettivamente intesa, ritagliata sul singolo lavoratore in considerazione delle specifiche esperienze lavorative pregresse.

Demansionamento: quando è consentito?

La novella legislativa ammette tre distinte ipotesi di DEMANSIONAMENTO:

  1. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro può modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore di un livello, senza possibilità però di modificare il suo trattamento economico, fatte salve quelle indennità accessorie proprie delle mansioni ricoperte in precedenza che, pertanto, potranno essere legittimamente decurtate.
  2. Il decreto attuativo, con una sorta di delega in bianco, prevede altresì che la contrattazione collettiva e, pertanto, le associazioni sindacali e quelle di categoria dei datori di lavoro, possano individuare ulteriori ipotesi (al di fuori di quelle viste: ristrutturazione o riorganizzazione aziendale), nelle quali consentire l’adibizione a mansioni inferiori di un livello.
  3. Possibilità di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore, sottoscritti “in sede protetta” – il riferimento è alle sedi di conciliazione previste dalla legge – con i quali, gli stessi, al fine di salvaguardare il posto di lavoro o per conseguire una diversa professionalità o il miglioramento delle condizioni di vita, possono modificare in peius sia il livello di inquadramento che la retribuzione.

È possibile, quindi, in due delle ipotesi sopra indicate, derogare al principio del medesimo livello di inquadramento e che, pertanto, consentono la legittima adibizione del lavoratore a mansioni inferiori.

Per la prima volta, poi, viene prevista anche la possibilità di diminuzione della retribuzione percepita fino a quel momento dal prestatore di lavoro.

Rispetto per la categoria legale

Un limite inserito nella norma per il datore di lavoro è quello del rispetto della categoria legale. Ciò vuol dire che un lavoratore inquadrato come impiegato non potrà essere assegnato a svolgere una mansione operaia, neppure se corrispondente nella contrattazione collettiva al medesimo livello.

La norma poi prevede l’assolvimento, ove necessario, dell’obbligo formativo. Un impiegato amministrativo, infatti, potrà svolgere mansioni tecniche solo previo adeguato tirocinio. Tuttavia, la riforma non sanziona con la nullità del provvedimento aziendale di assegnazione alle nuove mansioni il mancato assolvimento dell’obbligo formativo che, pertanto, finisce per sembrare un adempimento poco rilevante.

L’unica vera salvaguardia per il lavoratore è che il mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto a pena di nullità.

Nella maggior parte dei casi sottoposti alla mia attenzione in questi anni, il lavoratore, al quale viene comunicato una modifica delle proprie mansioni, subisce di fatto un’illegittima dequalificazione professionale accompagnata, nel peggiore dei casi, anche da una decurtazione dello stipendio. Il dipendente viene costretto nella sostanza a rassegnare le dimissioni e ad abbandonare il proprio posto di lavoro. Inutile dire che tale decisione è da evitare ove possibile.

Consiglio per i lavoratori demansionati

Il mio consiglio per i lavoratori che dovessero trovarsi a vivere la situazione descritta è quello di approfondire sempre le ragioni che hanno portato l’azienda all’assegnazione di nuove mansioni impugnando il provvedimento datoriale e chiedendo eventualmente il risarcimento dei danni subiti.

 

Studio legale Avv. Sara Brioschi
Via Cervignano, 8
20137 Milano
avvsarabrioschi@gmail.com

 

Diritto d’autore: sheeler / 123RF Archivio Fotografico

Author

Mamma di Tommaso e Diego, nonché avvocato sempre alla ricerca disperata di conciliare famiglia e libera professione. Civilista di formazione, dal 2010 mi occupo prevalentemente della materia che più mi appassiona: diritto del lavoro. Nel 2015, dopo aver collaborato con importanti studi legali di Milano, ho finalmente aperto il mio studio. Il mio motto sia nella vita che nel lavoro è: semplicità e trasparenza prima di tutto!

Comments are closed.