Legge Cirinnà: quali novità per la coppia?

In questi giorni si parla molto della Legge Cirinnà, volta a disciplinare le unioni civili e le convivenze di fatto per garantire a tutti, e non solo a chi formalizza la propria unione attraverso il matrimonio, i diritti fondamentali in materia familiare. Ma in cosa consiste esattamente?

Vediamolo insieme…

La Legge Cirinnà è composta da 19 articoli, riuniti in due titoli, che introducono, appunto, l’istituto delle unioni civili e la regolamentazione delle convivenze di fatto.

Legge Cirinnà: le unioni civili

  • l’istituto delle unioni civili prevede l’unione, appunto, tra due persone dello stesso sesso. L’unione sarà caratterizzata da diritti e doveri del tutto simili a quelli ottenuti con il matrimonio, salvo l’adozione – è stato, infatti, stralciata dall’originario Progetto di Legge la cosiddetta “stepchild adoption”;
  • l’unione si formalizza dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni. L’atto viene iscritto nel Registro Nazionale delle Unioni Civili;
  • è previsto che non possa usufruire dell’unione civile chi risulta ancora sposato, chi ha legami di parentela, chi ha commesso un omicidio  – o un tentato omicidio – nei confronti di un precedente coniuge o membro di un’unione civile;
  • i partner potranno concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune;
  • dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. A ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato;
  • non vi è traccia dell’obbligo di fedeltà, così come, invece, previsto per il matrimonio;
  • ciascuna parte in base alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa e/o casalinga, dovrà contribuire ai bisogni comuni della famiglia;
  • come per il matrimonio si può scegliere il regime patrimoniale, normalmente, quindi la comunione dei beni, salvo che la coppia non decida diversamente.
  • ciascuno dei partner avrà la possibilità di scegliere il cognome dell’altro, anteponendolo o posponendolo al proprio. Altra possibilità è, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile, assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.
  • in caso di decesso, spetterà al partner dell’unione, superstite, sia la pensione di reversibilità che il TFR maturato dall’altro, nonché i diritti successori, sorgendo, perciò, in capo al partner superstite il diritto alla legittima.
  • per lo scioglimento dell’unione, la legge Cirinnà si rifà, praticamente alle norme sul divorzio, potendo applicarsi anche la negoziazione assistita o l’accordo dinanzi al sindaco – ufficiale di stato civile.
    Unica differenza è che, per queste coppie, non è previsto il passaggio della separazione. Per intenderci si formalizzerà, direttamente, un’istanza di scioglimento dell’unione civile.

legge cirinnà 02

Legge Cirinnà: le convivenze di fatto

  • l’istituto della convivenza di fatto, riguarda, invece, sia le coppie eterosessuali che omosessuali non legate da vincoli giuridici ma da legami affettivi, che decidono di regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza;
  • sono considerati conviventi di fatto due persone che hanno raggiunto la maggiore età, sono unite in maniera stabile da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, e convivano ed abbiano la dimora abituale nello stesso comune.

Per le coppie di fatto si applicano talune prerogative che spettano ai coniugi e in particolare:

  • il diritto di visita in ambito sanitario e la possibilità di designare il proprio partner come rappresentante (ad esempio nel caso di donazione di organi);
  • il diritto a mantenere la abitazione di proprietà – nel caso di morte di uno dei partner –  per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i 5 anni;
  • il diritto al subentro nel contratto di affitto della casa di comune residenza nel caso di morte del partner intestatario del contratto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile;
  • il diritto di ottenere il risarcimento dei danni da fatto illecito;
  • il diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento al termine della convivenza;
  • il contratto di convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità nel caso di morte di uno dei conviventi;

I partner possono inoltre stipulare  un contratto di convivenza mediante il quale disciplinare i propri rapporti patrimoniali. Il contratto, viene sottoscritto da un notaio o da un avvocato, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata e viene meno nei seguenti casi:

  • morte di uno dei partner;
  • recesso unilaterale o su accordo della coppia;
  • nell’ipotesi in cui si scelga, successivamente, il matrimonio o l’unione civile;
  • nell’ipotesi in cui uno dei partner scelga il matrimonio o l’unione civile con un terzo;

Venuto meno il contratto di convivenza, uno dei due partner potrà ottenere il diritto agli alimenti. In questo caso sarà il tribunale ad accertare e stabilire il quantum, in base alla necessità del convivente che lo richiede.

Il tribunale, inoltre, stabilirà, oltre alla somma, anche la durata dell’obbligo agli alimenti, in proporzione alla durata della convivenza.

Un passo avanti o ancora molto resta da fare? Voi cosa ne pensate?

 

photo credit: Madalinlonut – pixabay & auzza38 – pixabay

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Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...

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